Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte IVTitolo ICapo V

Art. 170

Appello in materia pensionistica

In vigore dal 31 ott 2019
1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni. 2. Negli appelli e nelle comparse di risposta è fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d'appello adita. 3. Il giudizio è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice. 4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-170

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