Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte I›Titolo I›Capo III
Art. 15
Difetto di giurisdizione
In vigore dal 7 ott 2016
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio.
2. Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-15