Capo II

Art. 4

Razionalizzazione dei servizi navali

In vigore dal 13 set 2016
1. Ai fini dell'esercizio da parte del Corpo della guardia di finanza delle funzioni in mare ai sensi dell', sono soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo il mantenimento delle moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unità navali impiegate nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove per esigenze di ordine e sicurezza pubblica è già dislocata una unità navale, nonché i siti navali del Corpo di polizia penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno. 2. Sono trasferiti al Corpo della guardia di finanza i mezzi interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. 3. Ferme restando le funzioni e le responsabilità di ciascuna Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei il supporto per il servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Il Corpo della guardia di finanza provvede all'attuazione dei compiti di cui al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 5. Per l'adattamento dei mezzi di cui al comma 2 alle esigenze d'impiego del Corpo della guardia di finanza nonché per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata la spesa di euro 708.502 per l'anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall'anno 2018.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177#art-4

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