Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 2 set 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° agosto 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Calenda, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-01;159#art-2

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 2 Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo