Art. 24
Deroghe in caso di equivalenza
In vigore dal 5 ago 2016
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Deroghe in caso di equivalenza). - 1. La Consob può stabilire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 con riguardo ai revisori o agli enti di revisione contabile di Paesi terzi soggetti, nel Paese terzo in cui hanno sede, a sistemi di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni che soddisfano requisiti equivalenti a quelli previsti dall'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.
2. Le esenzioni o deroghe di cui al comma 1 sono stabilite su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, tra le autorità italiane e il sistema di vigilanza pubblica, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo.
3. La sussistenza dell'equivalenza è valutata in conformità all'articolo 46 della direttiva 2006/43/CE.
4. La Consob detta con regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.
5. La Consob comunica alla Commissione europea:
a) gli elementi principali degli accordi di cooperazione di cui al comma 2;
b) le valutazioni di equivalenza effettuate ai sensi del comma 3.
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;135#art-24