Art. 1
Definizioni
In vigore dal 5 ago 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che ha modificato la direttiva 2006/43/CE;
Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V, del titolo V, del libro V, nonché gli articoli 2403, 2409-quinquiesdecies, 2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;
Vista la legge 13 maggio 1997, n. 132, recante nuove norme in materia di revisori contabili;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in particolare gli articoli 51 e 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102 e seguenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante il recepimento della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio testo rilevante ai fini del SEE;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, concernente l'attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, concernente la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l', comma 1, e l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Definizioni
1. All', comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) "enti sottoposti a regime intermedio": le società individuate ai sensi dell'articolo 19-bis;»;
b) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diverso da un ente iscritto nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»;
c) dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) "principi di revisione internazionali": i principi di revisione internazionali (ISA), il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC 1) e altri principi correlati definiti dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale;»;
d) la lettera g), è sostituita dalla seguente: «g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale ai sensi dell', comma 1;»;
e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) "relazione di revisione legale": la relazione del revisore legale o della società di revisione legale di cui all' e, ove applicabile, all' del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;»;
f) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) "responsabile/responsabili dell'incarico":
1) il revisore legale o i revisori legali ai quali è stato conferito l'incarico di revisione legale e che firmano la relazione di revisione;
2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale sia stato conferito ad una società di revisione legale, il revisore legale o i revisori legali designati dalla società di revisione legale come responsabili dell'esecuzione della revisione legale per conto della società di revisione legale e che firmano la relazione di revisione.»;
g) dopo la lettera i), è inserita la seguente: «i-bis) "responsabile/responsabili chiave della revisione":
1) il responsabile/i responsabili dell'incarico come definiti alla lettera i) del presente articolo;
2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore o i revisori legali designati da una società di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione della revisione legale del bilancio consolidato, nonché il revisore o i revisori legali designati come i responsabili a livello delle società controllate significative;»;
h) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) "rete": la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:
1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o
2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o
3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali;»;
i) la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) "revisione legale": la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;»;
l) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;»;
m) la lettera o) è sostituita dalla seguente: «o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato di una società avente sede in un Paese terzo e che è diversa da una persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»;
n) la lettera q) è sostituita dalla seguente: «q) "società di revisione legale": una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;»;
o) la lettera s) è sostituita dalla seguente: «s) "TUF": il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»;
p) dopo la lettera s) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;
3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio;
s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro nel quale un revisore legale o una società di revisione legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;
s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine aspira altresì ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una società di revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di origine aspira ad essere iscritta al registro o è iscritta al registro ai sensi dell', comma 4, lettera f-bis);
s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-17;135#art-1