Art. 1
Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974
In vigore dal 16 ago 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», e successive modificazioni;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974
1. Dopo l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto il seguente:
«40. Le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, salvo quanto disposto dai commi successivi.
Al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale nonché la tutela della vivibilità dei centri storici, le province possono anche prevedere, senza discriminazione tra gli operatori e nel rispetto del principio di proporzionalità, aree interdette agli esercizi commerciali e limitazioni per l'esercizio del commercio nelle zone produttive.
Le province, in relazione alla specificità topografica montana del territorio e alle particolari tradizioni che ne rappresentano l'identità, possono adottare misure di salvaguardia e riqualificazione delle attività commerciali, anche mediante piani di incentivazione purchè si rispettino i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo in tema di aiuti di Stato.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 luglio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Costa, Ministro per gli affari regionali e le
autonomie
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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