Art. 4

Disposizioni transitorie e di attuazione

In vigore dal 28 lug 2016
1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall', entro il 1° gennaio 2017. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;126#art-4

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