Art. 1
Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro contro la falsificazione
In vigore dal 27 lug 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'allegato B;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del Codice penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Disposizioni in materia di tutela penale dell'euro
contro la falsificazione
1. Al codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.»;
b) all'articolo 461, primo comma:
1) dopo la parola: «programmi» sono inserite le seguenti: «e dati»;
2) la parola: «esclusivamente» è soppressa.
2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 74, le parole: «perizia nummaria» sono precedute dalle seguenti: «Consulenza o»;
b) al comma 1 dell'articolo 74, dopo le parole: «è nominato» sono inserite le seguenti: «consulente o».
3. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-21;125#art-1