Capo I
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013
In vigore dal 23 giu 2016
Modifiche all' del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. All' del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97#art-8