Art. 2

Disposizioni finali

In vigore dal 26 mag 2016
1. Il decreto di cui all'articolo 15-bis del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, come modificato dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. 3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alle direttive codificate con la direttiva 2009/105/CE, nonché a tale direttiva, abrogata dalla direttiva 2014/29/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;82#art-2

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Disposizioni finali (Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione).) — Testo vigente | Portale Normativo