Capo II

Art. 4

Abrogato

Modalità di trasmissione delle informazioni

In vigore dal 28 giu 2022
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2022, N. 76

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che il presente articolo continua ad applicarsi, nella trasmissione delle informazioni sui casellari giudiziali, sino all'emanazione dei decreti del Ministero della giustizia di cui all'articolo 42, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del suindicato decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;75#art-4

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