Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 giu 2016
1. Ai fini del presente decreto si intende per «condanna» ogni decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;73#art-2