Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 4 giu 2016
1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La clausola di cui all'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non può essere inserita nei contratti aventi a oggetto la rinegoziazione di un contratto di credito come definito dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei medesimi articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre 2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 3. L'articolo 120-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo sono emanate entro il 30 settembre 2016. 4. I commi 3 e 4 dell'articolo 120-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma 5 del medesimo articolo, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-21;72#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo