Art. 1
Modificazioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
In vigore dal 21 apr 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 19;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dell'interno e dei beni e delle attività culturali e del turismo;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modificazioni dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo, le Province, d'intesa tra loro e previo parere del Ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori. Le misure possono essere adottate per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; gli eventuali proventi derivanti dalle misure considerate da questo comma sono destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali o alla promozione del turismo sostenibile nelle predette aree.
I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati, tenendo conto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla circolazione, devono assicurare misure alternative.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro dell'interno
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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