Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
In vigore dal 9 mar 2016
1. All', comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) 'depositi ammissibili al rimborsò: i depositi che, ai sensi dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, del testo unico bancario, sono astrattamente idonei a essere rimborsati da un sistema di garanzia dei depositanti;
b) la lettera s) è sostituita dalla seguente: "s) 'depositi protettì: i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4, comma 5, del testo unico bancario.
2. All'articolo 49, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,».
3. All'articolo 52, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «per i depositi ammissibili al rimborso, si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data dell'avvio della risoluzione, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili;».
4. All'articolo 81 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,»;
b) al comma 3, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,».
5. All'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: «depositi protetti» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, del testo unico bancario,».
6. All'articolo 86 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a), il sistema di garanzia subentra nei diritti dei depositanti nei confronti della banca per l'eventuale somma di cui all'articolo 29, comma 3. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), il sistema di garanzia vanta un credito nei confronti della banca in risoluzione pari all'importo erogato, che beneficia della preferenza di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), numero 2), del testo unico bancario.»;
b) al comma 6, la parola: «ammessi» è sostituita dalla seguente «ammissibili» e le parole: «articolo 96-bis, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 96-bis.1, comma 3».
Storico versioni
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