Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 20 mar 2016
1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016.
2. I produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori adempiono all'obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come introdotto dall', comma 1, lettera f), del presente decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall', comma 1, lettera m), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla suddetta adozione, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 188 del 2008 si provvede in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;27#art-2