Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 18 mar 2016
1. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine prima del 27 novembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli emittenti di cui all', lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che hanno scelto l'Italia quale Stato membro d'origine e hanno effettuato la comunicazione prima del 27 novembre 2015, sono esentati dall'obbligo di comunicazione, salvo che scelgano un altro Stato membro d'origine dopo tale data.
3. La Consob provvede ad integrare la disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificata dal presente decreto legislativo, apportando le opportune modifiche ai propri regolamenti, al fine di garantire la piena rispondenza agli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva 2004/109/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, con particolare riferimento agli obblighi di tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate.
Storico versioni
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