Art. 4

Funzioni legislative

In vigore dal 25 feb 2016
1. Il legislatore regionale è autorizzato a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'. 2. Il legislatore regionale disciplina, nell'ambito della potestà legislativa ripartita in materia di istruzione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell' della legge n. 482/1999 in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche stesse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-13;16#art-4

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