Capo III
Art. 19
Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco
In vigore dal 2 feb 2016
Vendite a distanza transfrontaliere
di prodotti del tabacco
1. È vietata la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 10-bis, al primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del presente comma, avvengono con modalità diverse da quelle della vendita a distanza transfrontaliera di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, n. 2014/40/UE.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-12;6#art-19