Capo II
Art. 12
Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua
In vigore dal 23 ott 2023
1. I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dai prodotti del tabacco riscaldato da fumo, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua hanno l'obbligo di recare l'avvertenza generale prevista all', comma 1. Tale avvertenza generale comprende il riferimento al servizio di disassuefazione dal fumo di cui all', comma 2, lettera b).
Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di tali prodotti recano anche una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1.
2. I prodotti del tabacco di cui al comma 1 sono esentati dall'obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all', comma 2 e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all'.
3. L'avvertenza generale di cui al comma 1 figura sulla superficie più visibile e copre il 30% della pertinente superficie della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno.
L'avvertenza testuale di cui al comma 1 figura sulla successiva superficie più visibile e copre il 40% della pertinente superficie della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Per le confezioni unitarie con chiusura incernierata la successiva superficie più visibile è quella che appare quando la confezione è aperta.
4. Qualora le avvertenze relative alla salute di cui al comma 1 figurano su una superficie che supera 150 cm², l'avvertenza copre una superficie di 45 cm².
5. Le avvertenze relative alla salute di cui al comma 1 rispettano le prescrizioni di cui all', comma 4. Il testo delle avvertenze relative alla salute è parallelo al testo principale sulla superficie riservata a tali avvertenze. Le avvertenze relative alla salute sono contornate da un bordo nero della larghezza minima di 3 mm e massimo di 4 mm. Tale bordo figura esternamente alla superficie riservata al testo dell'avvertenza relativa alla salute.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-12;6#art-12