Titolo I

Art. 5

Inammissibilità delle istanze

In vigore dal 1 gen 2016
1. Le istanze di cui all' sono inammissibili se: a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell', comma 1; b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell', comma 2; c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell', comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente; d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall' del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all' del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di cui all' del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell', non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156#art-5

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