Capo I

Art. 5

Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

In vigore dal 8 ott 2016
1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016 sono costituite: a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all', comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; c) dal Fondo di rotazione di cui all', comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall', comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999. 2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all' della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all' del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui all', comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016: a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2; b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144; c) alle somme già destinate al piano gestionale di cui all', comma 2, del presente decreto. 4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all', comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;150#art-5

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