Titolo IV
Art. 46
Abrogazioni
In vigore dal 8 ott 2016
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ad eccezione dell';
c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;
f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
g) gli , e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;
i) gli del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
l) l', commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
m) gli , e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
n) l', commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
p) l', comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell' della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l' della legge 20 maggio 1975, n. 164;
b) l' della legge 6 agosto 1975, n. 427;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141;
d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell' della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3. A decorrere dal 1° luglio 2016 è abrogato l' del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all'articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, oppure all', commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148#art-46