Titolo II

Art. 32

Prestazioni ulteriori

In vigore dal 24 set 2015
1. I fondi di cui all' possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui al comma 9 del medesimo articolo. 2. I fondi di cui all' possono inoltre erogare prestazioni volte a perseguire le finalità di cui all', comma 9, lettere a) e b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148#art-32

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