Capo III

Art. 25 ter

Condizionalità e formazione

In vigore dal 2 mar 2025
1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie di cui al presente capo e al titolo II, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali. 2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all', comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li mette a disposizione delle regioni interessate. 3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 4. Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148#art-25-ter

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