Capo II
Art. 11
Causali
In vigore dal 24 set 2015
1. Ai dipendenti delle imprese indicate all', che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148#art-11