Art. 10

Liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list

In vigore dal 7 ott 2015
1. L'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato. 2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, le parole: «in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni»; b) all', comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'elenco degli Stati e territori di cui all', comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale.». 3. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell', comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 4. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al comma 2 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;147#art-10

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