Capo I

Art. 5 quater

Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico

In vigore dal 12 giu 2026
1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all', commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalità e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'. Il provvedimento è motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonché le modalità della segnalazione eventualmente disposta ai sensi del comma 3 del predetto . Il provvedimento è immediatamente comunicato all'interessato ed è esecutivo. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell' del regolamento (UE) 2024/1356. 3. La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142#art-5-quater

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