Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 1 set 2015
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore. 2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3. 3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;135#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo