Art. 2
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
In vigore dal 1 gen 2027
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
5-bis. IL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale mediante l'incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: 'nell'annò sono inserite le seguenti: 'ovvero riscossi, dal 1º gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all', comma 1, lettera a)'. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10. restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.
6-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all', comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-05;127#art-2