Capo II

Art. 6

Accesso ed utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

In vigore dal 1 gen 2019
1. L'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini dell'esercizio del trasporto ferroviario, è consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri: a) il possesso della licenza corrispondente al servizio da prestare; b) il possesso del certificato di sicurezza, di cui all', rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; c) di aver concluso, in base al diritto pubblico o privato, la stipula del contratto di utilizzo dell'infrastruttura di cui all'. Le condizioni alla base di tale contratto sono non discriminatorie e trasparenti e sono pubblicate nel prospetto informativo della rete. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2018, N. 139. 3. Le imprese ferroviarie aventi sede al di fuori dell'Unione europea o loro controllate ai sensi dell' della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all', comma 1, lettera r). 4. In sede di stipula dei contratti previsti al comma 1, lettera c), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria accerta che l'impresa ferroviaria sia in possesso di una licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato membro dell'Unione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 novembre 2018, n. 139 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112#art-6

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