Capo V
Art. 28
Procedura di programmazione e coordinamento
In vigore dal 23 dic 2018
1. Nell'ambito del processo di assegnazione di capacità, devono essere soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste di capacità di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie su linee appartenenti a più reti, tenendo conto per quanto possibile di tutti i vincoli che gravano sui richiedenti, compresa l'incidenza economica sulla loro attività, e salvaguardando, comunque, i diritti derivanti dagli accordi quadro sottoscritti ai sensi dell'.
2. Nei soli casi previsti dagli , il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di programmazione e coordinamento finalizzata all'assegnazione di capacità, può accordare la priorità a servizi specifici, nel rispetto dei criteri di cui all', comma 1.
3. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, redige un progetto di orario di servizio e concede alle parti stesse un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della ripartizione della capacità di infrastruttura. Le parti interessate comprendono tutti i soggetti che hanno presentato richieste di capacità di infrastruttura e altri soggetti che intendono formulare osservazioni in merito all'eventuale incidenza dell'orario di servizio sulla loro idoneità a prestare servizi ferroviari durante il periodo di vigenza dello stesso. Il gestore dell'infrastruttura adotta le misure appropriate per tener conto delle osservazioni formulate.
4. In caso di richieste di capacità confliggenti, il gestore dell'infrastruttura si adopera al fine di coordinarle nell'ottica di conciliare al massimo tutte le richieste anche, se del caso, proponendo, entro limiti ragionevoli, capacità di infrastruttura diverse da quelle richieste. Tali limiti sono descritti nel prospetto informativo della rete.
5. Il gestore dell'infrastruttura, sentiti i richiedenti interessati, cerca di risolvere eventuali conflitti. Le consultazioni in questo senso si basano sulla comunicazione gratuita, entro tempi ragionevoli e in forma scritta o elettronica, delle seguenti informazioni:
a) tracce ferroviarie richieste da tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari;
b) tracce ferroviarie assegnate in via preliminare a tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari;
c) tracce ferroviarie alternative sugli itinerari pertinenti proposte a norma del comma 4;
d) descrizione dettagliata dei criteri utilizzati nella procedura di assegnazione della capacità.
A norma dell', comma 10, dette informazioni sono fornite senza che sia resa nota l'identità degli altri richiedenti, a meno che essi non vi abbiano acconsentito.
6. I principi della procedura di coordinamento sono esposti nel prospetto informativo della rete e tengono conto, in particolare, sia della difficoltà di predisporre tracce orarie per i servizi di trasporto internazionale sia dell'effetto che ogni modificazione può comportare su altri gestori dell'infrastruttura.
7. Fatti salvi i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nazionale e le disposizioni di cui all', in caso di vertenze relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura predispone un sistema di risoluzione delle vertenze al fine di giungere alla rapida soluzione delle stesse. Questo sistema è illustrato nel prospetto informativo della rete. Le decisioni in merito sono adottate dal gestore dell'infrastruttura entro dieci giorni lavorativi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112#art-28