Capo IV

Art. 20

Cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei canoni su più reti

In vigore dal 25 lug 2015
1. I gestori dell'infrastruttura cooperano per consentire l'applicazione di sistemi efficienti di imposizione dei canoni e si associano per coordinare l'imposizione dei canoni o per imporre canoni per l'esercizio di servizi ferroviari su più di una rete infrastrutturale del sistema ferroviario all'interno dell'Unione. In particolare, i gestori dell'infrastruttura mirano a garantire una competitività ottimale dei servizi ferroviari internazionali e assicurano l'utilizzo efficiente delle reti ferroviarie, stabilendo a tal fine procedure appropriate. 2. Ai fini del comma 1, i gestori dell'infrastruttura cooperano al fine di consentire l'efficiente applicazione dei coefficienti di maggiorazione di cui all' e del sistema di controllo delle prestazioni di cui all' al traffico che interessa più di una rete del sistema ferroviario all'interno dell'Unione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-15;112#art-20

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