Capo IV

Art. 40

Sanzioni

In vigore dal 25 giu 2015
1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli , comma 1, nonché, per il solo utilizzatore, di cui agli e, per il solo somministratore, di cui all', comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250. 2. La violazione delle disposizioni di cui all', comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all', comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81#art-40

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo