Capo I

Art. 2 bis

Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata

In vigore dal 3 nov 2019
1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81#art-2-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo