Sez. II

Art. 18

Computo del lavoratore intermittente

In vigore dal 25 giu 2015
1. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81#art-18

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