Art. 4

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento

In vigore dal 25 giu 2015
1. All' del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. La disposizione di cui all'articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;80#art-4

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Art. 4 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. — Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento | Portale Normativo