Art. 4
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento
In vigore dal 25 giu 2015
1. All' del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La disposizione di cui all'articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;80#art-4