Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
In vigore dal 2 apr 2015
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, lettera f), dopo le parole: «misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.»;
b) all', comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»;
c) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;»;
d) all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-16;28#art-4