Titolo IV

Art. 17

Contratto di ricollocazione

In vigore dal 24 set 2015
1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall', comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all', comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell', comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;22#art-17

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Art. 17 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. — Contratto di ricollocazione | Portale Normativo