Art. 2

Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali

In vigore dal 24 dic 2014
Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'efficacia delle disposizioni di cui all', commi 1, lettere c), d), f), g) ed h), e 8, decorre dal 1° gennaio 2015. 2. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2014: a) per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1995, l'accisa minima prevista dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, 2011/64/UE, è pari a euro 108,00 il chilogrammo, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo; b) per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995 (sigarette), l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa è elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per cento e l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011 è pari a euro 126,80 il chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo; c) la Tabella A) allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014, prot. 1242, e la Tabella D) allegata alla determinazione del 30 settembre 2013, prot. 6183, pubblicate, rispettivamente, il 26 febbraio 2014 e 30 settembre 2013 sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono sostituite, rispettivamente, dalle Tabelle A) e D) allegate al presente decreto. 3. Ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, all'articolo 9, comma 3, del predetto decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori;»; b) alla lettera a) le parole: «per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti». 4. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 già previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è assicurato con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, al netto della suddetta quota, valutate in 145 milioni di euro per il 2015, e in 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, confluiscono nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono conseguentemente abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 e la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-15;188#art-2

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Art. 2 Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23. — Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali | Portale Normativo