Art. 3
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 25 nov 2014
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 69-quater, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, per l'implementazione di una banca dati, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 69-quater, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, nel limite massimo di 150.000,00 euro per l'anno 2014, si provvede, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-11-10;163#art-3