Art. 7

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 25 dic 2014
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I proventi derivanti dal contributo di cui al comma 5 dell' sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 3. I proventi derivanti dall'iscrizione al registro di cui all', sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale e quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata di cui all', comma 10, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di controllo di cui al presente decreto legislativo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Guidi, Ministro dello sviluppo economico Mogherini, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Orlando, Ministro della giustizia Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-10-30;178#art-7

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Art. 7 Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo