Titolo I

Art. 3

Obiettivo nazionale di risparmio energetico

In vigore dal 29 lug 2020
1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste: a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale; b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. 2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102#art-3

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