Titolo V
Art. 19
Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 19 lug 2014
1. Gli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Le pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome, nonché le Autorità e Agenzie coinvolte nell'attuazione del presente decreto, collaborano per favorire la massima condivisione dei dati e delle informazioni raccolti in modalità interoperabile, anche al fine di creare basi informative comuni, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatte salve specifiche disposizioni di cui agli .
4. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102#art-19