Capo I

Art. 17

Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

In vigore dal 11 apr 2014
1. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). — Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni | Portale Normativo