Capo I
Art. 10
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
In vigore dal 11 apr 2014
1. All'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 2-quater e 2-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
"2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui all'-quattuordecies, comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46#art-10