Art. 5
Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 2011/76/UE
In vigore dal 25 mar 2014
Attuazione dell', paragrafo 7,
della direttiva 2011/76/UE
1. All' del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In particolare gli importi in euro di cui all'allegato IV e gli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter sono riveduti con cadenza biennale a decorrere dal 1° gennaio 2013, al fine di tener conto delle modifiche nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per l'intera Unione europea, che esclude l'energia e i prodotti alimentari non trasformati, sulla base delle procedure di adeguamento automatico previste all'articolo 10-bis della direttiva 1999/62/CE, introdotto dalla direttiva 2011/76/UE, mediante apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da adottarsi successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli importi adeguati a cura della Commissione europea.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;43#art-5