Capo V

Art. 18

Clausola di cedevolezza

In vigore dal 5 apr 2014
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In ogni caso, i termini procedimentali di cui all' non possono essere elevati da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;38#art-18

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Art. 18 Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro. — Clausola di cedevolezza | Portale Normativo