Capo III

Art. 17

Presunzione di conformità

In vigore dal 30 mar 2014
1. Salvo prova contraria, si presume che le AEE munite di marcatura CE siano conformi al presente decreto. 2. Si presume che siano conformi alle prescrizioni del presente decreto i materiali, i componenti e le AEE sottoposti a prove o a misure a dimostrazione della conformità alle prescrizioni dell' ovvero a valutazioni in conformità a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;27#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. — Presunzione di conformità | Portale Normativo